Consigli di Classe

Il Consiglio di Classe formato dai soli docenti si riunisce di norma una volta ogni due mesi. Il Consiglio si riunisce comunque in tutti i casi in cui ci sono tematiche importanti da affrontare.

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

Il Consigio di intersezione, di interclasse e di classe è disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. n. 297/1994 e ss.mm.ii.

Art. 5

Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate. (64)
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe.
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) 
((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012, N. 263 COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 3/5/2013, N.102))
.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.

Sede

Scuola Secondaria di Primo Grado "Leopoldo Perco"

Info

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO E NORME SULLA COLLEGIALITA’

LA COLLEGIALITÀ

Il titolare di un Ufficio può essere anche un COLLEGIO, cioè un insieme di persone costituenti un’entità, cui si imputa una determinata fattispecie (la quale appunto non può essere imputata alle singole persone fisiche che compongono l’Organo Collegiale).

Nell’attuale assetto scolastico non esistono titolari d’ufficio collegiale (anche se a volte viene ventilata la possibilità di costituzione di un “Consiglio di Amministrazione”, nel futuro assetto delle Scuole), ma esistono funzioni attribuite ad organi elettivi collegiali, come ad esempio la Giunta Esecutiva, il Consiglio d’Istituto (Collegi virtuali) ed il Collegio dei Docenti.

Il Consiglio d’Istituto è un COLLEGIO VIRTUALE perché è di genere elettivo.

Invece esistono COLLEGI REALI quando la carica è istituzionale e non elettiva (i Collegi del potere giudiziario: i Tribunali, le Corti ecc…)

Tutte le forme di collegialità, in quanto tali, necessitano di regole di ORGANIZZAZIONE e di FUNZIONAMENTO:

REGOLE DI ORGANIZZAZIONE DI UN COLLEGIO

È necessaria almeno la presenza di due figure:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Volendo rapportare queste due figure all’interno di un Comune (Ente locale) potremmo dire che il SINDACO è il Presidente ed il SEGRETARIO COMUNALE è il segretario del Consiglio comunale.

Le predette figure sono considerate UFFICI NECESSARI di un Organo Collegiale.

REGOLE DI FUNZIONAMENTO DI UN COLLEGIO

Tutti gli organi collegiali sono regolati dai seguenti principi di funzionamento:

a) CONVOCAZIONE è un atto formale di invito rivolto dal Presidente a tutti i membri del Collegio; però in alcuni casi anche una percentuale dei membri può chiedere la convocazione al Presidente.

b) ORDINE DEL GIORNO: è l’elenco delle questioni da trattare nell’adunanza ed è stabilito dal Presidente d’iniziativa propria o su richiesta dei membri del Collegio.

N.B. il Collegio, in adunanza, può deliberare di invertire o di rinviare gli argomenti all’ordine del giorno, a maggioranza dei presenti o di aggiungere altri argomenti all’unanimità dei presenti.

L’ordine del giorno deve essere comunicato con congruo anticipo, che, per la scuola è di cinque giorni o in casi di comprovata urgenza di tre giorni.

c) L’ADUNANZA essa è valida se sono presenti la maggioranza dei membri in carica (metà più uno) nei Collegi virtuali e l’unanimità dei membri nei Collegi reali.

d) LA DISCUSSIONE è disciplinata dal Presidente, sia nell’ordine degli interventi da parte dei membri sia per la materia che essi trattano.

e) DELIBERAZIONE E VOTAZIONE è un atto tipico di ogni Organo Collegiale che si forma attraverso uno schema di deliberazione. Detto schema viene messo ai voti: se lo schema riceve il consenso della maggioranza dei membri si dice “approvato” e diviene deliberazione del Collegio.

N.B. I MODI DI VOTAZIONE SONO MOLTEPLICI:

VOTO PALESE

SCRUTINIO SEGRETO

MEZZI MECCANICI (macchine di registrazione)

Per quanto poi riguarda la MAGGIORANZA, essa si valuta nel modo seguente:

non si considerano le schede bianche o nulle se la votazione avviene a scrutinio segreto;

non si considerano gli astenuti se la votazione avviene per voto palese.

N.B. PER PROPRIO REGOLAMENTO, L’ORGANO PERÒ PUO’ ANCHE STABILIRE DI CONSIDERARE NEL “QUORUM” DEL RISULTATO DI VOTAZIONE ANCHE GLI ASTENUTI E POSSONO ESSERE ANCHE STABILITE MAGGIORANZE SPECIALI, CIOÈ OLTRE LA METÀ:

MAGGIORANZA SEMPLICE Metà + 1 dei membri

MAGGIORANZA QUALIFICATA Due terzi o tre quinti dei membri (secondo Regolamento)

Art. 33

(Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;

c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;

f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;

g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;

i) all'acquisto di immobili.

2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

a) contratti di sponsorizzazione;

b) contratti di locazione di immobili;

c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;

d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

h) partecipazione a progetti internazionali.

3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica

POTERI DECISIONALI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto ha potere decisionale su:

il programma annuale e il conto consuntivo;

l’adozione del P.O.F. (Piano dell'offerta formativa);

l’acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche;

l’adattamento del calendario e dell'orario scolastico;

la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e dei viaggi d’istruzione;

i criteri generali relativi alla formazione delle classi

Il CdI inoltre può esprimere pareri sull’andamento generale della scuola.

Composizione del Consiglio nelle scuole con meno di 500 alunni :

Dirigente scolastico (sempre presente come consigliere di diritto e quindi non eletto come tutti gli altri consiglieri in maniera democratica)

N. 6 rappresentanti del personale insegnante;

N. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;

N. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Il Dirigente scolastico

Composizione del Consiglio nelle scuole con più di 500 alunni:

N. 8 rappresentanti del personale insegnante;

N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;

N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Il Dirigente scolastico

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